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Ordinanza — n. 27549/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic and lacking specific factual arguments regarding sentencing under the 2011 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic and assertive nature. The appellant challenged a sentence imposed under Article 75, paragraph 2, of Legislative Decree No. 159 of 2011, but failed to provide specific factual arguments. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; An appeal must contain specific factual arguments and cannot be dismissed as inadmissible if it merely asserts the sentence without addressing the material facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic propositions sentencing review Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende lack of specificity riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 29/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di scarne e assertive proposizioni, che investono in modo totalmente generico la misura della pena inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2