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Ordinanza — n. 27547/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of a qualified defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27547/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant instead of being signed by a qualified defense attorney. The appellant argued for the review of the lower court's judgment, but the court noted the procedural violation under specific articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal defense attorney special roll procedural defect Court of Cassation legal representation diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI CARMELO nato a ALIMENA il 19/02/1955 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/