Italian Court dismisses appeal against prosecutor execution orders as non-justiciable in Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that public prosecutor execution orders are non-justiciable in this jurisdiction. The appellant argued for judicial review, but the court held that such orders fall outside the scope of the only available remedy, the incidental execution proceeding. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Public prosecutor execution orders are non-justiciable in the Court of Cassation, as the incidental execution proceeding is the exclusive and always available remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORINO LUIGI nato a TARANTO il 31/12/1976 avverso l'ordinanza del 08/09/2021 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di L'AQUILA,t-o---à.VV-Iso alle-parti); NiN N udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che i provvedimenti del pubblico ministero in materia di esecuzione sono inoppugnabili in Cassazione, data la loro natura non giurisdizionale, né l'impugnazione eventualmente proposta può essere qualificata come incidente di esecuzione, che è l'unico rimedio previsto dalla legge avverso di essi; rimedio, del resto, direttamente proponibile in ogni tempo (tra le molte, Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, Ardizzi, Rv. 248723-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23