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Ordinanza — n. 27544/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as no justified stay reason existed and prior sentence was not issued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the statute of limitations for a criminal offense. The defendant argued that a justified reason for remaining in Italy existed, but the lower court found no such reason and noted the substitute penalty had not yet been pronounced. Consequently, the court rejected the claim of procedural immaturity and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; Art. 10-bis T.U. imm.: A justified reason for entry or stay in Italy may exist even without formal consent, but the statute of limitations does not apply if no such reason is found and the substitute penalty has not been pronounced.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure justified stay reason substitute penalty procedural inadmissibility Cassa delle ammende immigration status durata del soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
imm., l'esistenza di un giustificato motivo di ingresso o permanenza in Italia, ancorché formalmente non assentiti, può effettivamente rilevare ai fini dell'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs.
Art. 10-bis T.U. imm.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUAFI MOHAMED nato il 19/08/1979 avverso la sentenza del 22/11/2021 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che, in relazione al reato ex art. 10-bis T.U. imm., l'esistenza di un giustificato motivo di ingresso o permanenza in Italia, ancorché formalmente non assentiti, può effettivamente rilevare ai fini dell'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, ma la sentenza in esame esclude ineccepibilmente che un tale giustificato motivo fosse nella specie riscontrabile; la condanna alla sanzione sostitutiva, per scontare la quale l'imputato si sarebbe trattenuto nel nostro Paese, non era neppure stata pronunciata all'atto dell'accertamento del fatto per cui si procede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il