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Ordinanza — n. 27543/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to be represented by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in representation. The petitioner, Antonio Passalacqua, filed the appeal personally despite the law requiring representation by a lawyer enrolled in the special register of the Court. Consequently, the court dismissed the request and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal before the Court of Cassazione is inadmissible if the petitioner fails to be represented by a lawyer enrolled in the special register.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special register lawyer de plano dismissal procedural defect court costs and fine diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CROTONE il 14/02/1985 avverso l'ordinanza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROretaird avviso alTUrart-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23