Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of correlation between request and sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the request lacked correlation with the contested sentence. The lower court had already incorporated the parties' agreement regarding the satellite nature of the crime, which did not include conditional suspension. Consequently, the court rejected the procedural defect argument and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if the request lacks correlation with the contested decision, particularly when the lower court has already adopted a settlement between the parties that excludes the relief sought.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERSA SIMONE nato a TAURIANOVA il 02/05/1984 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMIa o . pari; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato atto della trasmissione di memoria; Rilevato che esso complessivamente si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per un preteso difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (motivo in sé ammesso, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017) che appare all'evidenza insussistente, avendo il giudice a quo pedissequamente recepito l'accordo intercorso tra le parti, così come in udienza ridefinito e precisato quanto alla collocazione del reato di detenzione di arma clandestina, sub capo B), tra i reati satellite; accordo che non contemplava la sospensione condizionale della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i