Criminal appeal dismissed as inadmissible because it raises grounds other than those permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a sentencing decision on grounds such as legal qualification and penalty legality, which fall outside the exclusive list of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it is based on grounds other than those expressly listed in the statute, such as the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETRANO FERNANDO nato a PULSANO il 12/11/1956 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtialWviscuzat(rWtr; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2