Cassation court dismisses appeal regarding alternative detention measures, citing lack of jurisdiction and discretionary authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the request to review the refusal of alternative detention measures lacks legal grounds in a legitimacy proceeding. The appellant argued for a review of the surveillance magistrate's discretion, but the court found the decision was adequately motivated regarding the escape conduct. Furthermore, the court determined that the power to decide on alternative measures initially belongs to the surveillance magistrate, not the trial court, thus rejecting the jurisdictional challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 10, cod. proc. pen.; Art. 1 legge n. 199 del 2010: Appeals challenging the refusal of alternative detention measures are inadmissible if they merely criticize the exercise of judicial discretion without new legal grounds, and jurisdiction to decide on such measures lies with the surveillance magistrate, not the trial court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTILE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/08/1975 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione di misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si vedano i congrui e assorbenti riferimenti alla verificatasi condotta di evasione); che la competenza a provvedere, ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, appartiene, in sede di prima decisione, al Magistrato di sorveglianza, e non al Tribunale a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2022 Il Consigl . Fe estensore Il Presidente Frances ,Ce tofanti Stqfay ogini Direttore mioistrativo Dott. Ste Palombo CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE V\ C L2,), IL FUNZONAOIÌIUDIZIARIO Alessan