Appeal dismissed; revocation of probation based on repeated offenses deemed partial failure of measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the revocation of a special probation measure, arguing it was unjustified. The court ruled that the revocation was legally sound because the appellant repeatedly committed offenses of the same type while on probation, indicating a partial failure of the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 2, lett. a) c.p.s.; Art. 174 c.p.s.: The revocation of a special probation measure is justified by the repetition of offenses of the same type during the measure, which constitutes a partial failure of the measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAIMER MOHAMED nato il 01/12/1973 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; dato atto della trasmissione di memoria; Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in entrambi i motivi proposti, perché la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura alternativa, di condotte delittuose della stessa specie di quelle per cui la misura fu disposta; reiterazione non implausibilmente ritenuta espressiva, ai fini del giudizio da rendere sulla parte di pena utilmente espiata, di un fallimento parziale della misura, nei termini in ordinanza riconosciuti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0