Italian court dismisses appeal against detention letter notification, ruling partial communication suffices under Art. 18-ter Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Di Martino's appeal inadmissible regarding the notification of a detention order. The lower court had ordered full notification, but the Cassazione ruled that merely informing the detainee of the order's adoption is sufficient under Article 18-ter of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and Di Martino was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-ter, comma 5, Ord. pen.; Art. 18-ter, comma 6, Ord. pen.: In cases of correspondence retention for detainees, full notification of the act is not required; it suffices that the interested party is informed of its adoption, allowing them to request a copy for potential appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/03/1961 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di trattenimento della corrispondenza ai danni di un detenuto, e al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento, salvaguardate dall'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo invece sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6 (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2