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Ordinanza — n. 27536/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention letter notification, ruling partial communication suffices under Art. 18-ter Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Di Martino's appeal inadmissible regarding the notification of a detention order. The lower court had ordered full notification, but the Cassazione ruled that merely informing the detainee of the order's adoption is sufficient under Article 18-ter of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and Di Martino was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter, comma 5, Ord. pen.; Art. 18-ter, comma 6, Ord. pen.: In cases of correspondence retention for detainees, full notification of the act is not required; it suffices that the interested party is informed of its adoption, allowing them to request a copy for potential appeals.

Parole chiave

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detention letter notification correspondence retention penal code article 18-ter procedural notification sufficiency Cassazione inadmissibility proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'istruzione sospensione condizionale della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 18-ter, comma 5, Ord. pen.
Art. 18-ter, comma 6, Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino
18-ter, comma 6 (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/03/1961 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di trattenimento della corrispondenza ai danni di un detenuto, e al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento, salvaguardate dall'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo invece sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6 (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2