Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27533/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal liability decision is logically coherent and factually sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for a specific offense, arguing against the intentional element of the conduct. The court rejected these claims as merely repetitive, affirming that the original judgment was logically consistent and fully supported by the evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; An appeal against a criminal liability decision is inadmissible if the judgment is logically coherent, conforms to the normative paradigm, and is based on an exhaustive review of probative data.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal inadmissible appeal logical coherence procedural costs Cassa delle ammende perizia psichiatrica insufficiente difetto di motivazione menomazione psichica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVACQUA LUCIANO nato a LOCRI il 17/07/1979 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità sul reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; le censure del ricorrente, sulla componente dolosa della condotta, sono meramente reiterative; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0