Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to abstract factual contestations and lack of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a criminal conviction for a specific offense and challenged general mitigating circumstances, but the court found these arguments to be essentially abstract and based solely on facts. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was logically coherent and fully supported by the evidence, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011; The appeal is inadmissible when the contested arguments are merely abstract factual disputes rather than demonstrating a clear violation of law or a lack of logical coherence in the judicial decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA STEFANO nato a CATANZARO il 26/12/1987 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; che, in ordine al profilo delle attenuanti generiche, attinto dal secondo motivo, le contestazioni sono essenzialmente astratte e, residualmente, di puro fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il