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Ordinanza — n. 27531/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic assertions lacking specific proof of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Paniaia inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a crime under Article 75, Paragraph 2 of Legislative Decree No. 159 of 2011, but his submissions were deemed too generic and assertive. The court rejected the appeal because the arguments failed to provide specific evidence or concrete details necessary to substantiate the claim about the crime.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; An appeal based on generic and assertive propositions without specific proof of the crime is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic assertions proof of crime Legislative Decree 159/2011 procedural costs Cassa delle ammende lack of specificity inosservanza delle prescrizioni di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAIA GIUSEPPE nato a CROTONE il 13/03/1977 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di scarne e assertive proposizioni, che investono in modo totalmente generico il tema della prova del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.igs. n. 159 del 2011; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/