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Ordinanza — n. 27530/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on execution regarding unique criminal design as a matter of merit, not execution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the judge of execution erred in assessing the uniqueness of the criminal design, but the court found this argument to be a substantive merit issue rather than a procedural one. Consequently, the court ruled that such factual and legal evaluations fall outside the scope of the execution judge's authority.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: The judge of execution cannot review the substantive assessment of the uniqueness of the criminal design, as such evaluation constitutes a matter of merit subject to factual and legal arguments, not a procedural issue.

Parole chiave

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uniqueness criminal design judge execution powers substantive merit review procedural inadmissibility criminal execution appeal esecuzione della pena abbandono del procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 641 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONE MOUSSA nato il 16/09/1964 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; t Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è oggetto, peraltro, di confutazione mediante argomenti di fatto e censure di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/