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Ordinanza — n. 27529/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as insufficiently linked to the lower court's legal assessment of organized crime risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that it lacked a sufficient logical connection to the lower court's decision. The appellant challenged the extension of detention under Article 41-bis of the Penal Code, which requires verifying the subject's link to organized crime and social danger. The court determined that the lower tribunal had already thoroughly assessed these specific factual circumstances and the functional link between imposed measures and public security needs.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal against a detention extension order is inadmissible if it fails to demonstrate a logical correlation with the factual and legal evaluation already performed by the lower court regarding the subject's connection to organized crime and social danger.

Parole chiave

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detention extension organized crime link social danger assessment procedural inadmissibility Article 41-bis Penal Code legal review scope public security needs proroga della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
Art. 363-bis c.p.p.
Legge n. 94 del 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE PIETRO nato a TORRE DEL GRECO il 28/06/1982 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica (v. ampia motivazione di cui alle pagg. 7 e 8 dell'ordinanza stessa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso