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Ordinanza — n. 27528/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for non-appealable issue of recidivism not raised in appeal or admissible at any stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27528/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the issue of recidivism was not raised as a ground for appeal nor was it admissible at any stage of the proceedings. The appellant argued that the application of recidivism rules affected the legality of the sentence, but the court found this argument irrelevant since the penalty was already determined within the correct legal framework. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Recidivism issues not raised as an appeal ground or admissible at any stage are inadmissible, as they do not concern the legality of the penalty determined within the applicable legal framework.

Parole chiave

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recidivism admissibility non-appealable issue any stage of proceedings legality of penalty inadmissible appeal recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci
Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELASTRI VINCENZO nato a ALTAMURA il 01/01/1978 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso attiene a questione (l'applicabilità della recidiva) non dedotta come motivo di appello, né rilevabile in ogni stato e grado (in quanto non incidente sulla legalità della pena, che è stata determinata all'interno della cornice legale di riferimento: v. Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06