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Ordinanza — n. 27527/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible because prior annulment covered only the surviving charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for prescription of the offense under Chapter 29, but the court found their arguments infounded because the prior annulment by the Court of Cassation had already addressed the sole surviving charge. Consequently, the court held that the prescription defense could not be raised again in the retrial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a prior annulment judgment concerns only the surviving charge, the retrial proceedings do not allow for a new prescription defense regarding that same charge, as the issue was already adjudicated.

Parole chiave

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criminal procedure prescription defense annulment with remand inadmissible appeal Chapter 29 offense modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARAS DAVIDE nato a UDINE il 01/07/1975 CALDARAS TERENC nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 17/02/1983 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi sono manifestamente infondati, per l'assorbente ragione per cui l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardava il solo trattamento sanzionatorio concernente il reato superstite di cui al capo 29 della rubrica, sicché nel giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (tra le molte, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01); che, peraltro, la pronuncia rescindente era assolutamente corretta, perché i motivi di ricorso, riferibili al capo 29, erano stati giudicati inammissibili, sicché non poteva essere rilevata, in sede di legittimità, la prescrizione per detto capo maturata (l'annullamento con rinvio, pronunciato quoad poenam sul capo 29, era unicamente collegato alla caducazione del capo su cui risultava calcolata la pena base);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso