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Ordinanza — n. 27526/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing reduction and generic mitigating circumstances due to conclusive leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the sentencing reduction and the quantity of the penalty imposed. The appellant argued for a reduction based on generic mitigating circumstances, but the court found the conviction supported by a comprehensive and logical motivation. Consequently, the court ruled that the defendant's leniency was conclusive given the serious nature of the crimes committed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is supported by adequate and logical motivation and the defendant's leniency is conclusive in relation to the proven criminal conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances conclusive leniency mafia-related aggravation sentencing reduction traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA DOMENICO nato a NAPOLI il 09/09/1979 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che i motivi afferiscono al trattamento sanzionatorio (misura della riduzione per le concesse attenuanti generiche ed entità della pena irrogata), tuttavia sorretto da adeguata e logica complessiva motivazione e connotato, in rapporto alle accertate condotte di reato (detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e violenza privata, aggravate da finalità di agevolazione mafiosa), da conclusiva mitezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23