Italian Court dismisses appeal on sentencing reduction and generic mitigating circumstances due to conclusive leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the sentencing reduction and the quantity of the penalty imposed. The appellant argued for a reduction based on generic mitigating circumstances, but the court found the conviction supported by a comprehensive and logical motivation. Consequently, the court ruled that the defendant's leniency was conclusive given the serious nature of the crimes committed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is supported by adequate and logical motivation and the defendant's leniency is conclusive in relation to the proven criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA DOMENICO nato a NAPOLI il 09/09/1979 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che i motivi afferiscono al trattamento sanzionatorio (misura della riduzione per le concesse attenuanti generiche ed entità della pena irrogata), tuttavia sorretto da adeguata e logica complessiva motivazione e connotato, in rapporto alle accertate condotte di reato (detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e violenza privata, aggravate da finalità di agevolazione mafiosa), da conclusiva mitezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23