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Ordinanza — n. 27524/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measures due to lack of legal grounds for reviewing discretionary sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for alternative measures to detention, but the court found these reasons lacked legal standing in a review proceeding. The decision upheld the lower court's exercise of discretionary power based on established deviance and insufficient treatment records.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that appeals against detention measures are inadmissible when they merely criticize the exercise of statutory discretion without providing legally admissible grounds for review.

Parole chiave

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detention measures discretionary power appeal inadmissibility penitentiary treatment Cassazione Roma alternative measures legal standing misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMIENTO FEDERICO nato a ROMA il 04/03/1990 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si vedano i congrui riferimenti alla radicata devianza e alla risultanze ancora insufficienti del trattamento penitenziario); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/