Cassation court dismisses appeal against home detention denial for justice collaborator due to discretionary judicial power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly justify denying home detention to a justice collaborator. The court ruled that the decision was adequately motivated by the need to test the benefit of the permission reward before granting it, exercising statutory discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991; The court's decision to deny home detention to a justice collaborator is subject to discretionary power and requires adequate motivation regarding the necessity of prior testing the permission reward benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES OSVALDO nato a SIRACUSA il 02/10/1976 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione della detenzione domiciliare in favore di collaboratore di giustizia, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di accertamento dell'intervenuto ravvedimento ai sensi dell'art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si veda il congruo riferimento alla necessità di sperimentare previamente il beneficio del permesso premio, non ancora accordato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il