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Ordinanza — n. 27522/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadequately linked to the lower court's legal assessment of social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it insufficiently connected to the legal logic of the lower court's decision. The appellant challenged the extension of detention under Article 41-bis of the Penal Code, arguing against the assessment of his link to organized crime. The court rejected this because the lower tribunal had already thoroughly verified the factual circumstances regarding social danger and public security needs.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a detention extension order must be adequately correlated to the legal and factual reasoning of the lower court; if the lower court has fully verified the capacity to maintain links with organized crime and the resulting social danger, the appeal is inadmissible for lack of proper connection.

Parole chiave

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detention extension organized crime links social danger assessment appeal inadmissibility Article 41-bis Penal Code procedural correlation public security needs proroga della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
Art. 366 c.p.p.
Legge n. 94 del 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONDA UMBERTO nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/02/1972 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica (v. ampia motivazione di cui alle pagg. 3-5 dell'ordinanza stessa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso