Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural bar and lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected as merely repetitive of arguments already dismissed by the lower court, while the second ground was found legally unfounded because the statute of limitations could not be raised after the appellate judgment. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined or if it attempts to raise the extinction of the crime by prescription after the appellate judgment, which is barred by established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA EROS nato a CALTANISSETTA il 28/12/1995 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce vizio della motivazione, quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 - è privo di concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profilo di doglianza (sul giustificato motivo del porto dell'arma bianca) già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti dal giudice di merito; che il secondo motivo è manifestamente infondato in iure, giacché, per giurisprudenza consolidatasi a partire almeno da Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266-01, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data posteriore alla pronuncia del dispositivo (e non già al deposito della motivazione) della sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso