Ordinanza — n. 27520/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCOTTI IVAN nato a FOLIGNO il 22/10/1982 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di scarne e assertive proposizioni, che investono in modo totalmente generico il tema della prova del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e la misura della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27520/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di scarne e assertive proposizioni, che investono in modo totalmente generico il tema della prova del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e la misura della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCOTTI IVAN nato a FOLIGNO il 22/10/1982 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di scarne e assertive proposizioni, che investono in modo totalmente generico il tema della prova del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e la misura della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/