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Ordinanza — n. 27519/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to abstract censure and distinction between delictual and contraventional violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's censure regarding the violation of special surveillance obligations was deemed totally abstract and generic, lacking specific factual grounds. The court emphasized that the distinction between delictual and contraventional violations depends on whether a residence ban was imposed, a point not substantiated in this case.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011; An appeal based on abstract and generic censure regarding the violation of special surveillance obligations is inadmissible, as the distinction between delictual and contraventional offenses requires specific factual analysis of the imposed measures.

Parole chiave

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special surveillance obligations inadmissible appeal abstract censure delictual vs contraventional residence ban requirement Cassa delle ammende procedural costs soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5269 del 12/03/1998, Caruso, Rv. 210474-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI ANDREA nato a BOLOGNA il 14/02/1986 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta in iure manifestamente infondato, giacché, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956) si differenzia da quella contravvenzionale, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, solo con riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate (ricorre l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno, mentre l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella violazione degli obblighi imposti: tra le molte, Sez. 1, n. 5269 del 12/03/1998, Caruso, Rv. 210474-01); che, quanto agli elementi materiali della violazione contestata, il ricorso propone censure totalmente astratte e generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i