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Ordinanza — n. 27518/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as execution of sentence ceased, creating lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the execution of the detention sentence had ceased on June 14, 2022. The appellant sought alternative measures for the suspended sentence, but the underlying detention was no longer active. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal interest to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.p.; Art. 104 c.p.p.: When the execution of the detention sentence ceases, the appeal for alternative measures becomes inadmissible due to the lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest suspended sentence alternative measures execution ceased inadmissible appeal detention penalty procedural dismissal disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.p.
Art. 104 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA GIANFILIPPO nato a MAZZARINO il 30/07/1971 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che l'esecuzione della pena detentiva, cui si riferivano le richieste misure alternative, risulta cessata il 14 giugno 2022. che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; Ritenuto che alla relativa declaratoria non debbano seguire statuizioni ulteriori, giacché tale esito non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 23/06/2