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Ordinanza — n. 27517/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measures due to lack of legal grounds for reviewing discretionary judicial decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Sejdic Kapuco, challenged the surveillance court's refusal of alternative detention measures, arguing for a review of the judge's discretion. The court rejected this, stating that the lower decision was sufficiently motivated by established deviance, unsuitable housing, and the absence of critical revision, thereby leaving no legal ground for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against surveillance court decisions on alternative detention measures are inadmissible if the lower decision is adequately motivated regarding the exercise of statutory discretion based on established facts.

Parole chiave

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alternative detention measures surveillance court discretion inadmissible appeal procedural costs criminal detention review adeguamento della pena recidiva nell'infrazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC KAPUCO nato a SARAJEVO( JUGOSLAVIA) il 10/11/1977 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si vedano i congrui riferimenti alla radicata devianza, all'inidoneità del domicilio e all'assenza di una revisione critica anche di tipo embrionale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P .Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/