Italian court dismisses appeal for lack of current prejudice due to prisoner transfer under Art. 35-bis Ord. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an order from the Judicial Supervision Court in Reggio Emilia regarding his detention conditions. The court ruled that the legal remedy under Articles 35-bis and 69, paragraph 6, letter b) of the Penal Execution Order requires the prejudice to be current, which was absent because the condemned had been transferred to another penitentiary institution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, Art. 69 comma 6 lett. b) Ord. pen.; The remedy under these provisions requires the actuality of the prejudice, which is excluded by the transfer of the condemned to another penitentiary institution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, giacché il rimedio giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett.
b) Ord. pen. richiede (a differenza di quello ex art. 35-ter stesso Ord.: da ultimo, Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894-01) l'attualità del pregiudizio, nella specie escluso dall'intervenuto trasferimento del condannato in altro istituto penitenziario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/