Italian Court dismisses appeal as expulsion bars further detention measure reviews under immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a foreign national, challenged an order regarding alternative detention measures after facing expulsion. The court ruled that expulsion acts as a preclusive sanction, preventing further substantive evaluation of alternative detention requests under the specified legal principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; The expulsion of a foreigner constitutes a preclusive sanction that bars the substantive evaluation of applications for other alternative measures to detention provided by the penitentiary system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABOURI MOHAMED nato il 29/07/1985 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'espulsione dello straniero, quale sanzione alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01; Sez. 1, n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2