Criminal appeal dismissed; acquittal granted due to prescription after annulment of lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision without remittal, declaring the criminal offense extinguished by prescription. The appellant argued that the lower court failed to properly classify the social danger profile required by the relevant law, leading to an illegal travel ban. The court ruled that the five-year prescription period had elapsed prior to the annulment, resulting in the extinction of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 d.lgs. n. 159 del 2011; Artt. 157, 160 cod. pen.: When a criminal judgment is annulled due to procedural defects in classifying social danger, the prescription period continues to run; if the maximum term expires before the annulment, the crime is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORIO DANILO nato a SAN GIORG:0 A CREMANO il 03/11/1981 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso non risulta manifestamente infondato, né appare sotto altro aspetto inammissibile, in relazione al secondo, assorbente, motivo, che pone il tema dell'esatta tipizzazione del profilo di pericolosità sociale ex art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, sulla cui base fu emesso il foglio di via trasgredito, non adeguatamente risultante dal testo della decisione; Considerato che vada per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23