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Ordinanza — n. 27513/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances were already properly addressed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from flawed reasoning and misrepresentation of evidence regarding criminal charges for drug possession and illegal weapon possession. The court rejected these claims because the grievances were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on defects in reasoning or misrepresentation of evidence are inadmissible if the grievances are merely repetitive of those already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances defect in reasoning misrepresentation of evidence Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE MATARRELLI UGO nato a ORIA il 15/04/1952 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi - che deducono vizio della motivazione e travisamento della prova, quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine, rispettivamente, al reato di detenzione di stupefacente e a quelli di detenzione illegale e ricettazione di armi - sono privi di concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/