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Ordinanza — n. 27511/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility because recidivism issue was not raised in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the issue of recidivism was not raised in the act of appeal. The appellant, Iuliano Paolo, attempted to introduce this new ground after the appellate court had already ruled on the case. The court rejected the request citing Article 609, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, which prohibits raising new grounds after the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.; The court must reject an appeal if the grounds raised are not those contained in the act of appeal, as new issues cannot be introduced at this stage.

Parole chiave

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recidivism appeal act new grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35494, del 17/06/2021, Razzauti
Sez. 3, n. 35494, del 17/06/2021, Razzauti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO PAOLO nato a SANREMO il 19/06/1975 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso sviluppa motivo non consentito, perché la questione della recidiva non era stata dedotta nell'atto di appello (art. 609, comma 3, cod. proc. pen.; in generale, sul tema, v. Sez. 3, n. 35494, del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/