Court dismisses appeal for suspended special surveillance violation due to insufficient suspension duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the crime of violating special surveillance obligations cannot be committed when the measure's execution is suspended for less than two years. The appellant argued for a violation based on the suspension period, but the court noted the measure was decreed in February 2019 and execution resumed in June 2020, totaling only one year. Consequently, the court held that the specific legal principle requiring a two-year suspension for this offense was not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; The crime of violating special surveillance obligations is not constituted against a recipient whose measure execution has been suspended for less than two years, as the law requires a prior reassessment of social danger and persistence of actuality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALFONSO nato a GRAGNANO il 18/06/1982 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, giacché il principio di diritto invocato, esattamente inteso, è quello per cui non è configurabile - in assenza di previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale - il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia rimasta sospesa, a seguito di detenzione del condannato, per almeno due anni (Sez.
U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01); mentre, nella specie, la durata della sospensione è stata inferiore, essendo stata la misura decretata nel febbraio 2019 e avendo essa preso esecuzione, a detenzione cessata, nel giugno 2020; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i