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Ordinanza — n. 27507/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the accused cannot represent himself as defense counsel is precluded by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant attempted to act as his own defense counsel. Although the appellant claimed to be a registered defense attorney, Italian criminal procedure law strictly prohibits self-representation for accused persons. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The accused cannot represent himself in criminal proceedings, rendering any attempt to act as personal defense counsel procedurally inadmissible.

Parole chiave

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self-representation prohibition criminal procedure law defense counsel eligibility inadmissible appeal de plano dismissal cancellazione dall'albo avvocati diritto a un difensore professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Legge n. 103 del 2017
(introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci
pen., nel testo da tale legge modificato); né rileva la circostanza che l'interessato rivesta egli stesso la qualità di difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione, non essendo consentita nel processo penale l'autodifesa del soggetto accusato (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv.
Sez. 6, n. 25790 del 30/01/2008, Poddighe
anche Sez. 6, n. 25790 del 30/01/2008, Poddighe, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIALUPI MARCO nato a LIVORNO il 19/05/1968 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI Ma_a_v_sasa_al udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre, con l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, tale facoltà è ora sempre preclusa (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo da tale legge modificato); né rileva la circostanza che l'interessato rivesta egli stesso la qualità di difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione, non essendo consentita nel processo penale l'autodifesa del soggetto accusato (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281-01; v. anche Sez. 6, n. 25790 del 30/01/2008, Poddighe, Rv. 241238-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso