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Ordinanza — n. 27506/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in excluding specific criminal conduct regarding weapons and drugs, claiming a lack of reasoning. The court rejected these claims as they simply repeated grievances already thoroughly examined and dismissed by the first-instance judge with correct arguments.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present new, decisive grounds; arguments merely reproducing grievances already rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of decisive grounds reproduction of grievances procedural costs criminal appeal review concorso materiale di reati contrabbando di guerra violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFIORI EMANUELA nato a CAGLIARI il 01/11/1974 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi - che deducono vizio della motivazione, in ordine all'esclusione, rispettivamente, della connivenza non punibile o del mero favoreggiamento, rispetto alle ritenute condotte di reato in materia di armi, munizioni, esplosivi e stupefacenti - sono privi di concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, secondo alinea, della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/