Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected first-instance findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in excluding specific criminal conduct regarding weapons and drugs, claiming a lack of reasoning. The court rejected these claims as they simply repeated grievances already thoroughly examined and dismissed by the first-instance judge with correct arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present new, decisive grounds; arguments merely reproducing grievances already rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFIORI EMANUELA nato a CAGLIARI il 01/11/1974 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi - che deducono vizio della motivazione, in ordine all'esclusione, rispettivamente, della connivenza non punibile o del mero favoreggiamento, rispetto alle ritenute condotte di reato in materia di armi, munizioni, esplosivi e stupefacenti - sono privi di concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, secondo alinea, della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/