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Ordinanza — n. 27502/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant waived penalty determination arguments in appeal, creating preclusive effect under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's waiver of penalty determination arguments in the second instance created a definitive procedural bar. Although the appellant reserved these specific grounds for the cassation appeal, the court held that the new Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure grants the second-instance judge exclusive cognizance over waived issues, preventing subsequent challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of penalty determination arguments in the appeal judgment creates a preclusive effect that bars any subsequent cassation appeal regarding those same issues, as the second-instance judge's cognizance is limited to the reserved grounds.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds preclusive effect Article 599-bis CPP procedural preclusion cassation inadmissibility penalty determination second instance jurisdiction remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPE MOY nato il 25/04/1998 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti;) - udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di PAPE MOY deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., raccoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr