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Ordinanza — n. 27500/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal interest and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Peng Xiong Zhang inadmissible. The appellant argued for the application of Article 12 bis of Legislative Decree 74/2000, but the court found the request contradicted established norms and lacked legal interest. Consequently, the court ruled that no question of intertemporal law arose due to the continuity between the old and new provisions, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 2 c.p.; Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000: An appeal is inadmissible if it is based on statements in manifest contradiction with legal data and lacks legal interest, particularly when the contested norm's application does not raise a genuine intertemporal law issue due to normative continuity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal interest intertemporal law normative continuity procedural costs Cassazione criminal procedure revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268386); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 2 c.p.
74/2000 deve ribadirsi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni, tale da escludere qualunque questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod.
Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000
Art. 322-ter c.p.
74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"; rilevato che attesa la sostanziale sovrapponibilità, comunque rinvenibile con riferimento al reato in contestazione, delle suddette previsioni, alla luce del richiamo dell'art. 322 ter cod.
Art. 1 comma 143 L. 244/2007
art. 322 ter cod. pen
74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"; rilevato che attesa la sostanziale sovrapponibilità, comunque rinvenibile con riferimento al reato in contestazione, delle suddette previsioni, alla luce del richiamo dell'art. 322 ter cod.
art. 2 cod. pen
74/2000 deve ribadirsi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni, tale da escludere qualunque questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268386); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386
(Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENG XIONGZHANG nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di PENG XIONGZHANG, compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che pur essendo l'art. 12 bis d. Igs. 74/2000 introdotto a seguito delle modifiche apportate per effetto del d. Igs n. 158 del 2018 con entrata in vigore alla data 22 ottobre 2015, quindi successivamente alla data del commesso reato che, come risulta dal capo di imputazione, risulta essersi perfezionato in data 30.9.2015, era ciò nondimeno all'epoca vigente l'art. 1 comma 143 L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) il quale disponeva che "nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"; rilevato che attesa la sostanziale sovrapponibilità, comunque rinvenibile con riferimento al reato in contestazione, delle suddette previsioni, alla luce del richiamo dell'art. 322 ter cod. pen., con quelle del successivo art. 12 bis d.

Igs. 74/2000 deve ribadirsi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni, tale da escludere qualunque questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr