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Ordinanza — n. 27497/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds, ruling appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaye You inadmissible regarding recidivism and sentencing arguments. The appellant argued for aggravated recidivism and generic mitigating circumstances, but the court found these issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested points were already adequately examined and rejected by the lower court, or if the appeal concerns matters not subject to cassation review such as the specific application of sentencing guidelines.

Parole chiave

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recidivism aggravation generic mitigating circumstances inadmissible appeal Cassazione Roma procedural costs recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE YOU nato il 03/03/1980 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; <17 Rilevato che il ricorso di NDE YOU deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, quanto al primo motivo, vengono riprodotti in questa sede i medesimi profili di censura in punto di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte distrettuale che, lungi dall'aver fatto applicazione di rigidi meccanismi presuntivi, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante evidenziando il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per essere il reato sub judice ulteriore espressione del radicato inserimento dell'imputato, senza soluzione di continuità, nel circuito dei piccoli trafficanti di droga e della assenza di ravvedimento in ragione di un immutato stile di vita; rilevato che le contestazioni oggetto del secondo motivo concernenti il diniego delle attenuanti generiche si appuntano su un profilo della rejudicanda, qual è il trattamento sanzionatorio, insuscettibile di sindacato ad opera di questa Corte di legittimità in assenza di carenze o manifeste illogicità motivazionali che il ricorrente neppure individua, limitandosi a richiamare tralatizie massime giurisprudenziali senza alcun riferimento concreto, al di fuori di mere deduzioni fattuali, alle ragioni di diritto o agli elementi di fatto a supporto delle dispiegate doglianze; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre