Cassation appeals dismissed for personal filing and improper grounds regarding sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Hu Wenhua and Zhang Me inadmissible because they were personally filed in violation of the requirement for a registered defense attorney. The appeals also failed because they challenged sentencing proportionality rather than the specific statutory grounds permitted for cassation against penalty applications. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals must be filed by a registered defense attorney and can only challenge specific legal grounds such as the will of the accused or the legality of the penalty, excluding general proportionality arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HU WENHUA (CUI 043KQPB) nato il 05/01/1987 ZHANG ME (CUI 03V93AL) nato il 20/01/1986 avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Lato avviso alle par—tr;g? udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di HU WENHUA deve essere dichiarato inammissibile; rilevato in primo luogo che lo stesso risulta essere stato personalmente proposto dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato altresì che le questioni devolute, afferenti al trattamento sanzionatorio di cui si lamenta l'eccessività, esulano dai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., secondo i quali il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato la questione censurata nel ricorso in esame, pur afferente al trattamento sanzionatorio, non riguarda l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, estranei all'impugnativa innanzi a questa Corte; rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il ricorso di ZHANG ME, anch'esso proposto personalmente dall'imputata e per motivi concernenti l'entità della pena pecuniaria applicata nei suoi confronti' > rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore