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Ordinanza — n. 27491/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for non-qualifiable legal error under strict Cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salah Eddine Chahid inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense according to Article 73, paragraph 5 of the Penal Code, but the Court held this constitutes a non-qualifiable error. The decision rests on the principle that only manifestly eccentric or obvious errors in legal qualification allow for a cassation appeal against sentencing requests.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990: An appeal against a sentencing request is admissible only for specific grounds, and a mere error in legal qualification is excluded unless it is manifestly eccentric or obvious.

Parole chiave

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Cassation appeal grounds Sentencing request appeal Legal qualification error Manifest eccentricity standard Article 448 c.p.p. revisione in materia penale ricorso per cassazione eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Art. 616, c.p.p.
27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva che indica a supporto della contestazione il non meglio specificato "ruolo dell'imputato rispetto al reato" che avrebbe dovuto a sua detta costituire oggetto di approfondimento; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva che indica a supporto della contestazione il non meglio specificato "ruolo dell'imputato rispetto al reato" che avrebbe dovuto a sua detta costituire oggetto di approfondimento; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 dep. 22/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHID SALAH EDDINE nato il 25/03/1980 avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di CHAHID SALAH EDDINE deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura dì sicurezza; rilevato che il profilo censurato, ovverosia la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R.309/1990 che, oltre alla sua formulazione del tutto generica e, dunque di per sé in contrasto con il disposto di cui all'art. 581 lett d) cod. proc. pen., esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte, potendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione o sia frutto di un errore manifesto, (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva che indica a supporto della contestazione il non meglio specificato "ruolo dell'imputato rispetto al reato" che avrebbe dovuto a sua detta costituire oggetto di approfondimento; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P. Q.

M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P