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Ordinanza — n. 27490/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27490/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAMONTI JOSHUA nato a ROMA il 17/02/2000 FOSCHI SALVATORE nato a ROMA il 04/05/1972 BRAMONTI JASON nato a ROMA il 29/02/1996 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che i ricorsi in esame devono essere dichiarati tutti e tre inammissibili; rilevato che, quanto al ricorso di BRAMONTI JOSHUA, il procedimento risulta essere stato definito nei suoi confronti con sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato, con conseguente preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative aventi ad oggetto questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che il ricorso di FOSCHI SALVATORE si compendia in censure manifestamente infondate, atteso che il quantitativo di droga detenuta, ancorchè non configurante l'aggravante ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990, è stato ritenuto particolarmente ingente - connotazione che la difesa neppure contesta - e perciò indice, con coerente motivazione, della gravità del fatto, tale da precludere l'accoglimento della richiesta, formulata con la proposta di concordato, del giudizio di prevalenza rispetto alle attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza con la suddetta aggravante; rilevato che, quanto al ricorso di BRAMONTI JASON, il primo motivo si risolve in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello che ha puntualmente evidenziato come il contributo causale fornito da costui alla condotta delittuosa fosse consistito nell'aver espletato la funzione di "palo" con la funzione di avvertire gli altri compartecipi che si trovavano con la droga all'interno dell'appartamento del Foschi, come comprovato dal telefono cellulare in suo possesso con funzione di citofono esattamente identica a quello trovato indosso al fratello; rilevato che, quanto al secondo motivo, il rigetto della richiesta del giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante ex art. 73, sesto comma d.P.R. 309/1990 risulta compiutamente argomentato dalla sentenza impugnata attraverso la puntuale motivazione sopra riportata, che di per sé costituisce la compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, il quale, essendo il trattamento punitivo riservato alla valutazione esclusiva del giudice di merito, non può essere censurato nella presente sede di legittimità se non sia oggetto, come non lo è nella specie, di mero arbitrio o di manifesta illogicità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 80 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., con l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato, con conseguente preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative aventi ad oggetto questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che il ricorso di FOSCHI SALVATORE si compendia in censure manifestamente infondate, atteso che il quantitativo di droga detenuta, ancorchè non configurante l'aggravante ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990, è stato ritenuto particolarmente ingente - connotazione che la difesa neppure contesta - e perciò indice, con coerente motivazione, della gravità del fatto, tale da precludere l'accoglimento della richiesta, formulata con la proposta di concordato, del giudizio di prevalenza rispetto alle attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza con la suddetta aggravante; rilevato che, quanto al ricorso di BRAMONTI JASON, il primo motivo si risolve in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello che ha puntualmente evidenziato come il contributo causale fornito da costui alla condotta delittuosa fosse consistito nell'aver espletato la funzione di "palo" con la funzione di avvertire gli altri compartecipi che si trovavano con la droga all'interno dell'appartamento del Foschi, come comprovato dal telefono cellulare in suo possesso con funzione di citofono esattamente identica a quello trovato indosso al fratello; rilevato che, quanto al secondo motivo, il rigetto della richiesta del giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante ex art. 73, sesto comma d.P.R. 309/1990 risulta compiutamente argomentato dalla sentenza impugnata attraverso la puntuale motivazione sopra riportata, che di per sé costituisce la compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, il quale, essendo il trattamento punitivo riservato alla valutazione esclusiva del giudice di merito, non può essere censurato nella presente sede di legittimità se non sia oggetto, come non lo è nella specie, di mero arbitrio o di manifesta illogicità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa uso del telefono cellulare alla guida attenuazione libera della pena guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 80 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAMONTI JOSHUA nato a ROMA il 17/02/2000 FOSCHI SALVATORE nato a ROMA il 04/05/1972 BRAMONTI JASON nato a ROMA il 29/02/1996 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che i ricorsi in esame devono essere dichiarati tutti e tre inammissibili; rilevato che, quanto al ricorso di BRAMONTI JOSHUA, il procedimento risulta essere stato definito nei suoi confronti con sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato, con conseguente preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative aventi ad oggetto questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che il ricorso di FOSCHI SALVATORE si compendia in censure manifestamente infondate, atteso che il quantitativo di droga detenuta, ancorchè non configurante l'aggravante ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990, è stato ritenuto particolarmente ingente - connotazione che la difesa neppure contesta - e perciò indice, con coerente motivazione, della gravità del fatto, tale da precludere l'accoglimento della richiesta, formulata con la proposta di concordato, del giudizio di prevalenza rispetto alle attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza con la suddetta aggravante; rilevato che, quanto al ricorso di BRAMONTI JASON, il primo motivo si risolve in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello che ha puntualmente evidenziato come il contributo causale fornito da costui alla condotta delittuosa fosse consistito nell'aver espletato la funzione di "palo" con la funzione di avvertire gli altri compartecipi che si trovavano con la droga all'interno dell'appartamento del Foschi, come comprovato dal telefono cellulare in suo possesso con funzione di citofono esattamente identica a quello trovato indosso al fratello; rilevato che, quanto al secondo motivo, il rigetto della richiesta del giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante ex art. 73, sesto comma d.P.R. 309/1990 risulta compiutamente argomentato dalla sentenza impugnata attraverso la puntuale motivazione sopra riportata, che di per sé costituisce la compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, il quale, essendo il trattamento punitivo riservato alla valutazione esclusiva del giudice di merito, non può essere censurato nella presente sede di legittimità se non sia oggetto, come non lo è nella specie, di mero arbitrio o di manifesta illogicità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere e