Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27488/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27488/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA DAVID nato a ROMA il 28/09/1972 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; a - Rilevato che il ricorso di PASSALACQUA DAVID deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il dedotto vizio di violazione di legge risulta manifestamente infondato, non essendo ravvisabile neppure in astratto, attesa la diversa finalità degli istituti, alcun contrasto tra il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato circa la commissione di ulteriori reati, ed il diniego delle attenuanti generiche incidenti, invece, sulla concreta commisurazione della pena al fine di adeguarla all'effettivo disvalore del fatto ed alla personalità del colpevole (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016 - dep. 23/09/2016, Tagli, Rv. 267773); rilevato che l'assunto vizio motivazionale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena non trova alcuna rispondenza nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata che valorizza a fondamento della prognosi negativa circa il futuro comportamento dell'imputato di astensione da nuovi reati il precedente a suo carico, senza che nessun elemento di segno positivo indebitamente pretermesso o tralasciato venga comunque evidenziato dalla difesa che si limita ad opporre censure generiche ed astratte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibílità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 39475 del 16/02/2016 - dep. 23/09/2016, Tagli, Rv. 267773); rilevato che l'assunto vizio motivazionale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena non trova alcuna rispondenza nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata che valorizza a fondamento della prognosi negativa circa il futuro comportamento dell'imputato di astensione da nuovi reati il precedente a suo carico, senza che nessun elemento di segno positivo indebitamente pretermesso o tralasciato venga comunque evidenziato dalla difesa che si limita ad opporre censure generiche ed astratte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibílità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena pene condizionali concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione sospensione di pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA DAVID nato a ROMA il 28/09/1972 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; a - Rilevato che il ricorso di PASSALACQUA DAVID deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il dedotto vizio di violazione di legge risulta manifestamente infondato, non essendo ravvisabile neppure in astratto, attesa la diversa finalità degli istituti, alcun contrasto tra il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato circa la commissione di ulteriori reati, ed il diniego delle attenuanti generiche incidenti, invece, sulla concreta commisurazione della pena al fine di adeguarla all'effettivo disvalore del fatto ed alla personalità del colpevole (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016 - dep. 23/09/2016, Tagli, Rv. 267773); rilevato che l'assunto vizio motivazionale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena non trova alcuna rispondenza nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata che valorizza a fondamento della prognosi negativa circa il futuro comportamento dell'imputato di astensione da nuovi reati il precedente a suo carico, senza che nessun elemento di segno positivo indebitamente pretermesso o tralasciato venga comunque evidenziato dalla difesa che si limita ad opporre censure generiche ed astratte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibílità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres