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Ordinanza — n. 27483/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming alternative drug trafficking interpretation due to lack of logical defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ruggeri Andrea inadmissible, rejecting his claim for an alternative reading of evidence regarding drug trafficking. The appellant argued against the lower court's finding of drug trafficking intent, but the court determined his objections were merely dissenting opinions on factual evaluation without identifying a specific logical flaw under Article 606(e) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the appellate court's reasoning that the quantity, variety of drugs, and storage location sufficiently indicated a trafficking purpose, ordering the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: The court of appeal's assessment of drug trafficking intent based on quantity, variety, and storage conditions is valid unless a specific logical defect in the reasoning is demonstrated, as mere disagreement with factual evaluation does not constitute admissible grounds for appeal.

Parole chiave

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drug trafficking intent appeal inadmissibility logical defect requirement factual evaluation review Cassation procedure detenzione di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014
Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013
260991; Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI ANDREA nato a ROMA il 14/07/1990 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di RUGGERI ANDREA, compendiandosi in doglianze volte a prefigurare una lettura alternativa delle risultanze probatorie in ordine alla destinazione allo spaccio della droga rinvenuta nella sua detenzione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate censure si sviluppano esclusivamente nell'orbita del mero dissenso valutativo degli elementi fattuali passati in rassegna dai giudici di merito senza individuare alcun vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., ovverosia diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argonnentativo del provvedimento impugnato, e comunque riproducono le stesse doglianze articolate con l'atto di appello adeguatamente vagliate e disattese con coerente e copiosa motivazione; rilevato che, nel fare corretta declinazione dei principi elaborati da questa Corte, secondo i quali il giudice è chiamato a valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri normativi fissati dall'art.73 d.P.R.309/1990, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc.

Salaman, Rv. 260991; Sez. 6 n.9723 del 17.1.2013, Serafino, Rv. 254695), la Corte di appello ha valorizzato quali elementi ostativi e comunque distonici rispetto all'uso correlato al consumo diretto, oltre al dato ponderale, di per sé niente affatto modesto derivando dallo stesso ben 338 dosi, la circostanza che si trattasse di stupefacente di diversa tipologia e natura (marijuana, hashish e cocaina) e che fosse detenuto in luogo diverso dall'abitazione del prevenuto, ovverosia all'interno di un appartamento che non risultava nella sua disponibilità in forza di un titolo idoneo, tutti elementi che sono stati coerentemente ritenuti convergenti e al contempo sufficienti a delineare una destinazione della droga, quand'anche non esclusiva, allo spaccio; rilevato che a tale esito segue l'onere delle spese del procedimento, nonché, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore