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Ordinanza — n. 27481/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27481/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA LEONARDO nato il 11/10/1994 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; c Rilevato che il ricorso di TOMA LEONARDO deve essere dichiarato inammissibile; rilevato quanto al primo motivo che le dispiegate doglianze si appuntano sul giudizio ricostruttivo e valutativo del fatto senza individuare alcun vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27481/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606 lett.

Parole chiave

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concussione violazione dei doveri professionali mercede di mediazione addebito di tasse ripetibili dell'avvocato corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
259899); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA LEONARDO nato il 11/10/1994 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; c Rilevato che il ricorso di TOMA LEONARDO deve essere dichiarato inammissibile; rilevato quanto al primo motivo che le dispiegate doglianze si appuntano sul giudizio ricostruttivo e valutativo del fatto senza individuare alcun vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., ma risolvendosi in un mero dissenso valutativo sulle risultanze istruttorie non deducibile in sede di legittimità e comunque riproducono le stesse censure articolate con l'atto di appello adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del gravame; rilevato in particolare che, per quanto concerne la deposizione del Luogotenente Marsili, trattasi non già di deposizione del relato, ma diretta essendo stato colui che ha supervisionato e coordinato le indagini ed ha perciò riferito in merito alle operazioni concretamente poste in essere sotto le proprie direttive dai suoi sottoposti, senza che la difesa abbia sollecitato l'audizione di questi ultimi all'esito delle dichiarazioni rese dal dirigente, né siano state evidenziate circostanze che giustificassero l'impulso officioso al riguardo; rilevato che ad analoghe conclusioni conduce il secondo motivo per quanto attiene alla valutazione del fatto atteso che la prospettazione difensiva non individua, al di là di generiche doglianze svolte in termini soltanto contestativi, alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale, che si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione; rilevato, in particolare, che la deposizione del teste della difesa Colarusso è stata comunque vagliata dai giudici distrettuali senza che il ricorso offra elementi atti superarne la accertata irrilevanza e che i messaggi rinvenuti dall'agente Grasso sui cellulari dei due imputati risultano essere stati coerentemente riferiti ad una progettata attività di spaccio trattandosi di accordi per incontri con soggetti conosciuti dalle forze dell'ordine quali assuntori di stupefacenti; rilevato che per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche, non soltanto non risulta dalla sintetica riproduzione dei motivi di appello che alcuna doglianza al riguardo fosse stata svolta dal Torna essendo stato formulato il relativo motivo dal solo coimputato Ndrepapepaj, ma in ogni caso il rilievo conferito dalla Corte di merito alla professionalità della condotta e ad un ulteriore procedimento penale pendente nei confronti dei due coimputati con emissione di misura cautelare personale a cui entrambi erano sottoposti costituisce corretta applicazione dei principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento, risultando tutti gli altri implicitamente disattesi (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consi