Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds challenging the appellate court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ungaro Massimo inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal's denial of generic circumstances was motivated by mere stylistic clauses, yet the lower court had concretely identified the defendant's extensive drug trafficking contacts, significant wealth, and seized contraband as obstacles to the benefit. The court rejected this claim, noting the appellant failed to provide specific grounds to challenge the detailed reasoning, thereby assuming the motivation was merely generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not identify any lack or illogicality in the motivation, as the appellate court has concretely identified specific factual elements and legal reasons for the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGARO MASSIMO nato a TARANTO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di UNGARO MASSIMO deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze afferenti al diniego delle circostanze generiche non individuano alcuna carenza o illogicità motivazionale avendo la Corte di appello concretamente individuato quale motivo ostativo al riconoscimento del beneficio invocato i plurimi contatti intrattenuti dall'imputato con altri soggetti in quella stessa giornata, indicativi, unitamente al possesso di una cospicua somma di danaro e delle sostanze da taglio rinvenute nella sua abitazione, già evidenziate dal giudice di primo grado, di una protratta attività di spaccio, coerentemente valorizzata ai fini della sua capacità a delinquere ex art.133 secondo comma cod. pen., ed al contempo escluso la sussistenza di elementi di segno positivo; rilevato del resto che con tali puntuali rilievi il ricorso omette ogni confronto assumendo, a dispetto della loro concretezza, che la motivazione resa sia costituita da mere clausole di stile, con conseguente genericità dell'impugnativa svolta rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr iden