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Ordinanza — n. 27478/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant waived penalty determination arguments in second instance, creating preclusive effect. The court ruled the appeal inadmissible due to the waiver of specific grounds. The decision establishes that waiving penalty arguments in second instance bars subsequent cassation challenges on those points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Arabou Mustapha inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant had previously waived all grounds for appeal except those regarding the determination of the sanction in the second instance judgment. The court held that this waiver created a definitive preclusive effect, preventing any future challenges to the penalty determination under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of grounds for appeal regarding the determination of the sanction in the second instance creates a definitive preclusive effect, barring subsequent cassation appeals on those same points.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds preclusive effect of waiver determination of sanction second instance judgment cassation inadmissibility condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARABOU MUSTAPHA nato il 10/04/1988 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; c": P Rilevato che il ricorso di ARABOU MUSTAPHA deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa dell