Recourse against second-degree recidivism application declared inadmissible due to lack of new specific facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Sago Gabriel inadmissible because his arguments regarding recidivism did not address the specific facts found by the lower court. The appellant claimed the previous convictions were generalized and lacked specificity, but the court found his prior offenses demonstrated a clear inclination to reoffend. Consequently, the court upheld the application of recidivism under Article 616 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis c.p.; When an appellant challenges the application of recidivism based on generalities rather than new specific facts, the appeal is inadmissible if the lower court's assessment of prior conduct remains consistent with the statutory requirements for aggravated punishment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGO GABRIEL nato il 02/12/2001 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di SAGO GABRIEL, costituito da un unico motivo con il quale contesta l'applicabilità della recidiva, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello non si confrontano con il rilievo conferito dalla sentenza impugnata, nel valorizzare i due precedenti specifici in capo all'imputato, alle false generalità declinate nelle precedenti occasioni, indice di una peculiare spregiudicatezza volta alla prosecuzione dell'attività delittuosa arginando i controlli delle forze dell'ordine, laddove l'unica dose ceduta è stato considerata espressione di una particolare accortezza nelle modalità di spaccio; rilevato che i suddetti elementi sono stati coerentemente ritenuti sintomatici di una accentuata inclinazione a delinquere, tale da avere imprescindibili conseguenze sulla valutazione della nuova condotta criminosa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ent