Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's complaint regarding the severity of the sentence was precluded and manifestly unfounded. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's congruity, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court affirmed that detailed reasoning is only required when the sentence significantly exceeds the statutory range, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that challenges to the congruity of a sentence are inadmissible in cassation proceedings as they fall within the discretionary power of the court of first instance, unless the sentence is manifestly disproportionate to the statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPU DUMITRU nato il 09/11/1971 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 28 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, il 6 ottobre 2017, nei confronti di Timpu Dilmitru, dichiarava di non doversi procedere quanto al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma 4 e 648 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate. Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
E nel caso in esame, il giudice di appello aveva altresì evidenziato come la pena risultasse oltremodo congrua, tenuto conto del numero e della varietà di beni sequestrati, nonché dei precedenti penali di cui l'imputato era gravato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend