Ordinanza — n. 27368/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto FiorIllo Enrico responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto in alcuna considerazione le doglianze difensive relative alle dichiarazioni dei testimoni ed all'individuazione dell'imputato, non essendo neppure state precisate le condotta ascritte all'imputato ed all'originaria coimputata De Chiara (nei cui confronti era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputata)
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO ENRICO nato a NAPOLI il 01/03/1969 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; j
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto FiorIllo Enrico responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto in alcuna considerazione le doglianze difensive relative alle dichiarazioni dei testimoni ed all'individuazione dell'imputato, non essendo neppure state precisate le condotta ascritte all'imputato ed all'originaria coimputata De Chiara (nei cui confronti era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputata)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni dei testi Oliva,sulle quali la Corte di appello ha osservato che gli stessi avevano dichiarato che gli imputati, a seguito delle indagini svolte, erano risultati collettori di clientela, cioè di persone che fornivano dati falsi relativi alla o residenza di clienti dell'assicurazione al fine di ottenere premi più favorevoli) il riconoscimento dell'imputato fatto dai testimoni Bortolotti e Torre; su tale motivazione, il ricorso non si confronta in alcun modo, reiterando le censure proposte ed alle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente genericità del ricorso.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a