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Ordinanza — n. 27365/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on extortion charges citing sufficient appellate reasoning on subjective intent and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Alfred John and Alfred Afona inadmissible regarding charges of attempted extortion. The defense argued the lower court failed to address lack of subjective intent and recidiva, yet the appellate court had already established the implicit threat inherent in the demand for money and John's active participation through his presence and phone calls. The supreme court ruled that the appellate judgment provided sufficient and logical reasoning on these points, making further merit review impermissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.; Art. 61 c.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has already provided sufficient and logical reasoning on the subjective elements of the crime and the existence of recidiva, precluding further merit review.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion attempted recidiva facultative subjective intent inadmissible appeal concorso di persone restituzione delle prestazioni ricompensa tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 n.4 c.p.
1.3 Il difensore lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla mancata concessione agli imputati dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 cod.pen.
Art. 61 c.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALFRED JOHN nato il 18/02/1985 ALFRED AFONA nato il 11/11/1988 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; t

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Alfred John e Alfred Afona ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/09/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannatii) per il reato di tentata estorsione perché, dopo essere entrati in possesso di un telefono cellulare di Maristela Maribel Villalobos, condizionavano la restituzione dell'apparecchio al pagamento della somma di 300 euro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello si era sostenuta la mancanza di consapevolezza della commissione del reato da parte di Alfred Afona, trattandosi di una mera richiesta di ricompensa a seguito del ritrovamento di un telefono cellulare, e l'insussistenza di alcun contributo materiale o morale da parte di Alfred John; con riferimento al primo motivo la Corte di appello era rimasta silente, mentre relativamente al secondo, la Corte sì era limitata a ribadire, in maniera del tutto apodittica, che il reato risultava integrato alla luce della presenza di Alfred John sul luogo di commissione del reato e delle conversazioni intercorse con la persona offesa. 1.2 Il difensore eccepisce il vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive circa la contestata recidiva applicata ad Alfred John. 1.3 Il difensore lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla mancata concessione agli imputati dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è noto che il delitto di estorsione è integrato dal fatto di chi chiede ed ottiene il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di un oggetto in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale; la Corte di appello, pur se trattando della posizione di Alfred John, ha evidenziato quali fossero gli elementi costitutivi del reato, evidenziando le conversazioni intercorse tra Alfred Afona e la persona offesa, nelle quali il primo cercava di concordare un luogo più riservato ove ricevere il denaro, segno evidente della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Relativamente alla partecipazione di Alfred John, è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua sulla responsabilità di Alfred John, evidenziando la sua presenza nel luogo concordato per la restituzione del cellulare e nel corso delle trattative telefoniche, con ciò ricavando una sua attiva partecipazione al reato 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice di una progressione del perocorso delinquenziale in atto; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.3 Analogamente, a fronte della motivazione della Corte di appello sul perché non potesse essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito, che tendono ad una rivalutazione di quanto osservato dalla Corte 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav