Italian Court dismisses appeals regarding evidence misuse and sentencing motivation in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Fornelli Loredana and Fornelli Matteo inadmissible. The court found that the alleged evidence misuse regarding witness testimony did not impact the conviction, and the lack of specific sentencing motivation was irrelevant due to the parties' prior waiver of grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals challenging evidence irrelevance or sentencing motivation are inadmissible if the contested elements lacked decisive impact on the conviction or if the appellant waived grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORNELLI LOREDANA nato a BARI il 29/04/1975 FORNELLI MATTEO nato a BARI il 18/01/1946 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 luglio 2021, rideterminava la pena alla quale Fornelli Matteo e Fornelli Loredana erano stati condannati in quanto ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 12 quinquies comma 1 D.L. 8 giugno 1992 n.306 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Fornelli Loredana, osservando che con i motivi di appello si era richiamata la deposizione resa, in sede di procedimento prevenzionale, da Pellegrino Vasto, riportata nella sentenza di primo grado ma utilizzata e valorizzata in motivazione, solo ai fini della posizione del coimputato Fornelli Matteo; dalla stessa risultava che la ricorrente era terza rispetto sia al soggetto direttamente interessato all'elusione della misura di prevenzione (Fornelli Matteo), sia al soggetto che aveva accettato di contribuire al perfezionamento del negozio elusivo (Di Santo Michele, giudicato separatamente); la Corte di appello aveva riportato il contenuto della deposizione del teste Vasto, troncandola subito prima del passaggio decisivo nel quale il teste affermava che la società Play e Replay s.r.l. era gestita di fatto da Fornelli Matteo e non dalla figlia Loredana.
2. Propone ricorso anche il difensore di Fornelli Matteo. 2.1 II difensore rileva che, sebbene l'ipotetico reato fosse stato accertato 1'11 novembre 2014, lo stesso sarebbe stato consumato il 16 dicembre 2013, quanto la società Play e Replay s.r.l. era stata ceduta fittiziamente a Di Santo Michele, per cui al momento della emissione della sentenza di appello il termine prescrizionale del reato contestato era già decorso. 2.1 Il difensore lamenta inoltre la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Fornelli Loredana è inammissibile. 1.1 Qualora infatti si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta il travisamento non ha avuto \:\ incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito.
La Corte di appello ha infatti osservato che Fornelli Loredana risulta avere finanziato la Play e Replay s.r.l. con C 76.000,00, in un periodo in cui non aveva un reddito tale da giustificare l'esborso, rivestendo il ruolo di amministratore unico della stessa sino alla cessione delle quote a Di Santo, e che i testimoni Auricchio e Lollino, dipendenti della società, hanno riferito che amministratrice della società era la Fornelli, che fino all'ultimo giorno aveva impartito ordini e disposizioni, occupandosi dell'intera gestione societaria, motivando dalle pagine 5 a 7 sul fatto che non potevano essere condivise le affermazioni difensive in merito alla estraneità dell'imputata alla gestione della società, e sul ruolo avuto dalla ricorrente nella cessione per eludere le disposizioni in materia di sicurezza patrimoniali cui era sottoposto Fornelli Matteo.
2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Fornelli Matteo è inammissibile. 2.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). ^:\:\ \.n Nel caso in esame, il ricorso richiede un accertamento in fatto sulla data del commesso reato, che non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, in quanto attiene al merito della vicenda.
2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr